In costanza di matrimonio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale dei beni.
Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale.
Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio).
Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.
Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie.
Questa disciplina di base è stata introdotta nel nostro ordinamento da moltissimi anni e, come è agevole desumere, è rimasta invariata, nonostante ad oggi sia cresciuto in maniera esponenziale il numero di coppie che decidono di optare per il diverso ed alternativo regime della separazione dei beni.