Quali sono le responsabilità ed oneri del professionista?
Al professionista spettano responsabilità ed attestazioni in merito all’intervento soggetto all’agevolazione.
Al professionista spettano responsabilità ed attestazioni in merito all’intervento soggetto all’agevolazione.
Il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione fiscale in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il contribuente deve richiedere ai soggetti abilitati (commercialisti, notai e ragionieri iscritti alle Camere di Commercio, centri di assistenza fiscale) un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolati. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo le modalità disposte dall’Agenzia delle entrate.
La detrazione si calcola sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento: alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali; alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Le detrazioni saranno ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
L'art 1676 c.c. recita testualmente: "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". La norma appena richiamata prevede, dunque, che il committente è tenuto a pagare direttamente gli ausiliari dell'appaltatore nei limiti di quanto dovuto all'appaltatore stesso per l'esecuzione dell'opera. Va però detto che i soggetti legittimati a proporre l'azione di cui all'art. 1676 c.c. sono solo coloro che hanno [...]
I materiali occorrenti all’esecuzione dell’opera vanno, di regola, forniti dall’appaltatore. Pertanto, se il committente assume di aver fornito la materia e richiede che il relativo valore venga detratto dal corrispettivo dovuto all’appaltatore, ha l’onere di provare l’esistenza di convenzioni o di usi che gli imponevano di fornirla. Inoltre, relativamente alle contestazioni sulla materia utilizzata, appare utile richiamare un sentenza della Cassazione che, seppur remota, ha fissato un principio mai posto in discussione: "la responsabilità dell' appaltatore per difformità e vizi dell'opera (art. 1667 c.c.) non può essere aprioristicamente esclusa sol perché la materia sia stata fornita dal committente, in quanto l'art. 1663 c.c. [...]
Generalmente la legittimazione attiva alla richiesta del risarcimento dei danni (ovvero il potere di poter chiedere il risarcimento stesso all’assicuratore) spetta al proprietario dell’automezzo e non al suo conducente. Sul punto, si ritiene di fondamentale importanza il richiamo di un recente principio giurisprudenziale: "in tema di risarcimento del danno derivato da circolazione stradale, la richiesta di risarcimento dei danni subiti può essere legittimamente avanzata dal detentore del autoveicolo intestato ad un terzo, ma deve dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale. A questo fine non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il [...]
Il comodato è un contratto reale, essenzialmente gratuito, attraverso il quale una parte (comodante) consegna all'altra parte (comodatario) una cosa mobile (ad esempio, un telefono cellulare) o immobile affinché quest'ultima se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando cessa di servirsene in conformità a quanto stabilito nel contratto. Considerata la natura reale del comodato e la diversa disciplina rispetto ai contratti di natura consensuale, il suo perfezionamento si verifica nel momento in cui la cosa viene consegnata al comodatario. Per la validità del contratto non [...]
Non automaticamente. Difatti la prestazione del medico deve essere valutata sotto il profilo della speciale diligenza che l’appartenenza ad una determinata categoria professionale gli impone. Solo la violazione di tale standard dà adito a responsabilità e, tra le violazioni, va ricondotta anche quella del dovere d’informare (consenso informato). E’ del tutto evidente ed è cosa ovvia che la responsabilità professionale del medico di cui si discute si ricollega alla obbligazione che egli assume, nei confronti del cliente, di eseguire un determinato trattamento medico-chirurgico, che generalmente si distingue in tre diversi momenti: la diagnosi, la scelta della terapia e la sua attuazione. Nel caso di intervento [...]