Il licenziamento da parte del datore di lavoro è effettivamente non consentito in determinate fattispecie.
Ad esempio, in caso di matrimonio della lavoratrice, il licenziamento non sarà mai consentito nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio; durante tale periodo sono altresì nulle le dimissioni della lavoratrice, salvo che siano personalmente confermate davanti la Direzione Provinciale del lavoro.
Sempre in merito alla lavoratrice, l’inibizione al licenziamento opera anche dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Analogamente è nullo il licenziamento del lavoratore basato sulla domanda o sulla fruizione del congedo di paternità.
Vige inoltre il divieto di licenziamento in caso di infortunio o malattia professionale per tutto il periodo previsto dalla legge o dai contratti collettivi.
In caso di malattia generica, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo variabile in relazione all’anzianità di servizio e alla categoria di appartenenza.
Analogo divieto di licenziamento sussiste per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché per i candidati e e membri di commissione interna, per un anno dalla cessazione dell’incarico, così come per i lavoratori eletti a svolgere pubbliche funzioni.
In ultimo è vietato il licenziamento dei lavoratori che partecipano ad azioni di sciopero.