Nel caso in cui si siano subite delle infiltrazioni di acqua per causa imputabile al vicino, il più delle volte il condomino del piano sovrastante, è quest’ultimo che decide come risolvere la questione? E cioè se pagare o adoperarsi con una ditta di sua fiducia per rimuovere la causa genetica e ripristinare il tutto?
Risposta negativa
Il danno va sempre risarcito corrispondendo una somma di denaro oppure mediante un risarcimento consistente nella rimozione materiale del pregiudizio subito (risarcimento in forma specifica), ma la scelta spetta al danneggiato.
Il risarcimento in forma specifica è previsto dall’art. 2058 c.c., ai sensi del quale è il danneggiato a poter domandare la reintegrazione in forma specifica, quando ciò sia in tutto o in parte possibile, ma questa è una prerogativa di chi subisce il danno.
Peraltro, ai sensi del secondo comma, qualora la reintegrazione in forma specifica risultasse eccessivamente onerosa per il danneggiante, allora sarà il giudice (in caso di contenzioso) a disporre quella per equivalente, ovverosia attraverso corresponsione di una somma di denaro).