La responsabilità amministrativa degli enti per lesioni personali gravissime è un tema di notevole rilevanza, e la sua trattazione richiede un approfondimento delle implicazioni giuridiche e degli elementi che concorrono a configurare la responsabilità dell’ente. In particolare, l’analisi delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione offre spunti interessanti per comprendere i criteri di imputazione e le variabili che influenzano la valutazione di interesse o vantaggio in capo all’ente.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, del 31 gennaio 2024, n. 4210, fornisce un quadro chiaro in merito all’elemento soggettivo dell’interesse dell’ente. Nel contesto delle lesioni personali gravissime, la tensione al beneficio per l’ente sembra risiedere in “re ipsa“, ovvero nella constatazione diretta degli effetti benefici derivanti dalle spese non effettuate. In questo specifico caso, si è verificato un evento infortunistico gravissimo a causa della sottovalutazione del rischio connesso all’attività di sostituzione del nastro trasportatore. L’omessa predisposizione della procedura e la mancata formazione sulle precauzioni necessarie hanno generato un risparmio di spesa, risultando nella mancanza di adeguati sistemi di sicurezza.
Un altro aspetto rilevante emerso dalla giurisprudenza è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, del 14 giugno 2016, n. 24697. In questo caso, la responsabilità dell’ente è stata confermata anche in presenza di un risparmio di spesa ritenuto esiguo o di un vantaggio considerato di scarsa consistenza. La Corte ha sottolineato che la responsabilità non può essere esclusa sulla base della modestia del vantaggio ottenuto, poiché anche l’adozione di cautele comportanti limitati risparmi può essere causa di lesioni personali gravi. Inoltre, la sentenza mette in luce come l’entità del risparmio di spesa non debba essere l’unico criterio di valutazione, poiché il vantaggio può anche derivare dall’aumento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale.
La giurisprudenza ha quindi stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex articolo 25 septies del Decreto Legislativo n. 231/2001, è essenziale valutare l’interesse e/o il vantaggio nell’ottica patrimoniale dell’ente. Questo può tradursi in un risparmio di risorse economiche derivante dalla mancata predisposizione degli strumenti di sicurezza o in un incremento economico legato all’aumento della produttività non ostacolata dalla rigorosa osservanza delle norme preventive.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, del 16 luglio 2015, n. 31003, contribuisce ulteriormente alla comprensione di tali principi. La Corte ribadisce la necessità di valutare attentamente l’entità del risparmio di spesa conseguito e sottolinea la sua irrilevanza in alcune fattispecie. Nel contesto delle lesioni gravi da infortunio sul lavoro, l’interesse o il vantaggio dell’ente devono essere ponderati in relazione alla prospettiva patrimoniale e alle conseguenze economiche della mancata adozione di misure di sicurezza.
In conclusione, la responsabilità 231 per lesioni gravissime richiede un’approfondita analisi dei criteri di imputazione e degli elementi che concorrono a definire l’interesse o il vantaggio dell’ente. La giurisprudenza offre importanti indicazioni su come valutare il risparmio di spesa e l’aumento della produttività, sottolineando la necessità di considerare la prospettiva patrimoniale dell’ente nella valutazione della responsabilità amministrativa.
COMPLIANCE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS 231/01
L’Avv. Di Giacinto è Partner del Sole 24 Ore in relazione alla materia della Compliace Aziendale e in riferimento alla gestione dei Modelli Organizzativi ex D.lgs 231/01. L’esperienza in materia consente di offrire alle aziende sia pubbliche e sia private un valido supporto in ogni fase, sia per la realizzazione del modello e sia per la gestione dei vari momenti aziendali con il ruolo di O.d.v. Il Modello 231 è un documento che descrive una serie di procedure aziendali volte a garantire la prevenzione della commissione di reati, per cui l’azienda potrebbe essere ritenuta responsabile, nell’adempimento di tutte le mansioni previste durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.