In Italia, i Performers e i Creators di OnlyFans che svolgono attività di intrattenimento online sono soggetti a tassazione come qualsiasi altra attività lavorativa. Ciò significa che i redditi derivanti dalle loro prestazioni su OnlyFans devono essere dichiarati e tassati secondo le normative fiscali italiane.
In generale, i redditi derivanti da attività lavorative autonome possono beneficiare del cosiddetto regime forfettario, che prevede un tetto ai ricavi e ai compensi fino a 85.000,00 Euro con una tassazione unica del 15%.
In caso di maggiori ricavi invece, il regime sarà quello ordinario con le relative aliquote per scaglioni.
È importante sottolineare che i performer e i creator di OnlyFans devono comunque registrarsi come lavoratori autonomi presso l’Agenzia delle Entrate e presentare regolari dichiarazioni dei redditi. Inoltre, è necessario tenere traccia di tutte le entrate e le spese relative all’attività su OnlyFans, in modo da poter calcolare il reddito netto da dichiarare.
In conclusione, i performer e i creator di OnlyFans in Italia sono soggetti a tassazione come qualsiasi altra attività lavorativa e devono rispettare le normative fiscali italiane. Tuttavia, è possibile beneficiare di alcune agevolazioni fiscali optando per il regime forfettario se si rientra nella fascia di reddito massima.
Attenzione: il mancato pagamento delle tasse certamente produrrà un controllo da parte della Giardia di Finanza e/o dell’Agenzia delle Entrate che potrà portare in caso di violazioni oltre i 50.000,00 all’avvio anche di procedure penali a carico dell’evasore. Quindi attenzione……..
Altra importate considerazione:
La Legge di Bilancio 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto un’addizionale alle imposte sul reddito a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale. Ecco a seguire il testo del comma 466 della predetta legge.
Articolo 1 – Comma 466: È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l’attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.
Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta precedente.