Recenti pronunce giurisprudenziali hanno apportato chiarimenti significativi in merito alla questione delle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento all’applicabilità della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein) e al regime delle proroghe disposte a livello nazionale.

Il quadro normativo di riferimento

L’assegnazione delle concessioni demaniali marittime destinate ad attività turistico-ricreative è da tempo oggetto di un acceso dibattito giuridico, sia in ambito nazionale che sovranazionale. La Direttiva Bolkestein, all’art. 12, stabilisce che laddove il numero delle concessioni disponibili sia limitato per via della scarsità della risorsa naturale, la loro assegnazione debba avvenire mediante procedure imparziali e trasparenti, senza possibilità di rinnovo automatico o di proroga ex lege.

Tale principio è stato costantemente ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha sancito l’incompatibilità con il diritto comunitario delle proroghe automatiche delle concessioni. In Italia, tuttavia, il legislatore ha più volte introdotto misure volte a estendere la durata delle concessioni già in essere, mediante diversi interventi normativi, tra cui il d.l. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe) e il d.l. n. 131/2024.

Le pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali

Di recente, il TAR Liguria (sentenza n. 183/2025) e il TAR Campania-Napoli (sentenza n. 365/2025) hanno affrontato la questione della validità delle proroghe disposte a livello nazionale, pronunciandosi in favore della necessità di procedere con nuove gare per l’assegnazione delle concessioni scadute.

Il caso del TAR Liguria

Il TAR Liguria ha esaminato il ricorso presentato da alcuni operatori balneari del Comune di Zoagli, i quali contestavano la delibera comunale che confermava la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023 e avviava le procedure selettive per i nuovi affidamenti.

Nella sua decisione, il TAR ha evidenziato che, alla luce delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021 e dell’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime devono ritenersi cessate alla data del 31 dicembre 2023, con conseguente obbligo per le amministrazioni di procedere con selezioni pubbliche e trasparenti.

Il Tribunale ha inoltre disapplicato le disposizioni contenute nell’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022 e nell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, che prevedevano rispettivamente il differimento delle concessioni al 31 dicembre 2024 e al 30 settembre 2027. Tali proroghe, secondo il TAR, sono in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e non possono pertanto trovare applicazione.

Un altro punto affrontato dalla sentenza riguarda il presunto accordo tra lo Stato italiano e la Commissione Europea sulla proroga delle concessioni fino al 2027. Il TAR ha escluso che un simile accordo possa vincolare le amministrazioni locali, sottolineando che non esiste un documento scritto che lo attesti e che, in ogni caso, le decisioni della Corte di Giustizia UE hanno un effetto vincolante superiore a qualsiasi intesa informale.

Infine, il TAR ha ritenuto legittima la decisione del Comune di Zoagli di concedere una licenza temporanea agli ex concessionari fino al 31 ottobre 2024, in attesa della conclusione delle nuove procedure selettive.

Il caso del TAR Campania-Napoli

Analoghe considerazioni sono state svolte dal TAR Campania-Napoli, il quale ha affrontato una controversia relativa alle concessioni balneari nel Comune di Bacoli. Anche in questo caso, il Tribunale ha affermato l’illegittimità della proroga delle concessioni fino al 2027 e ha ribadito che le amministrazioni locali hanno l’obbligo di avviare procedure concorsuali trasparenti per la riassegnazione dei titoli demaniali.

Un aspetto rilevante della sentenza riguarda la richiesta di indennizzo avanzata dai concessionari uscenti per gli investimenti non ancora ammortizzati. Il TAR ha richiamato le previsioni del d.l. n. 131/2024, che prevede il riconoscimento di un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, subordinata a una perizia asseverata. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che tale forma di ristoro non incide sull’obbligo di mettere a gara le concessioni.

Anche per quanto concerne le opere non amovibili realizzate dai concessionari, il TAR ha ribadito la compatibilità dell’art. 49 del Codice della Navigazione con il diritto europeo, sancendo che alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente le strutture al demanio, senza diritto ad alcun risarcimento.

Considerazioni conclusive

Le recenti pronunce dei TAR Liguria e Campania-Napoli confermano l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa italiana, che si allinea alle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee in materia di concessioni demaniali marittime.

Dal punto di vista degli enti concedenti, emerge l’importanza di adottare criteri di selezione che garantiscano la massima trasparenza e imparzialità, valorizzando al contempo l’esperienza maturata dai precedenti concessionari e la sostenibilità delle offerte presentate.

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