La Cassazione stringe sulla conversione da tennis a padel: solo con permesso di costruire.
La Cassazione ha emanato una sentenza decisiva, depositata il 22 marzo 2024 con il numero 11999, che chiarisce che la conversione di un campo da tennis a un campo da padel richiede necessariamente un permesso di costruire, confermando il sequestro preventivo di due campi a Cefalù per mancanza di titolo edilizio.
La massima autorità giudiziaria del paese ha ribadito che la realizzazione di un campo da padel, così come la trasformazione di un campo da tennis, rappresenta una “nuova costruzione“, per la quale è indispensabile ottenere il permesso edilizio. La Terza Sezione penale, nella sentenza n. 11999 depositata oggi, ha respinto il ricorso presentato da un individuo che gestiva una società sportiva dilettantistica, confermando l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva deciso il sequestro preventivo di due campi da gioco a Cefalù. Questi campi erano stati realizzati in una zona soggetta a vincoli paesaggistici e sismici, con destinazione d’uso “verde agricolo”.
Il ricorrente aveva sostenuto che la trasformazione di campi da tennis preesistenti in campi da “padel” rientrasse negli interventi di ristrutturazione edilizia “semplice” o “leggera”, richiedendo quindi solamente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Aveva inoltre affermato di aver ottenuto il nulla-osta paesaggistico e il parere positivo dell’UTC, invocando quindi un legittimo affidamento sulla regolarità della procedura.
La Cassazione ha ribadito che, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la realizzazione di campi da padel comporta una modifica permanente del territorio, rientrando quindi nella categoria degli “interventi di nuova costruzione” (articolo 3, lettera e del Dpr 6 giugno 2001, n. 380). A differenza dei campi da tennis e da calcio, la costruzione dei campi da padel richiede la realizzazione di un massetto di cemento (di circa 10/12 cm) per l’installazione del tappeto in fibra sintetica e la posa delle barriere in vetro temperato (alte oltre 3 mt.).
La Cassazione ha anche precisato che il Testo unico sull’edilizia sottopone a permesso di costruire “non solo le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non configurandosi come interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modifica permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo a un uso diverso da quello naturale“. Quindi, la sostituzione dei campi da tennis con quelli da padel non cambia la necessità del permesso di costruire.
Infine, la Corte ha rilevato che l’impatto dell’intervento edilizio va valutato non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche paesaggistico. L’assenza di semplificazioni per le richieste riguardanti i campi da padel negli elenchi relativi all’autorizzazione paesaggistica “semplificata” indica chiaramente che tali semplificazioni non si applicano a tali interventi.
Per quanto riguarda l’argomento del “terzo settore”, la Cassazione ha sottolineato che l’appartenenza a questo settore non autorizza automaticamente deroghe alle normative edilizie. Inoltre, nel caso specifico, la richiesta di registrazione nel registro del terzo settore era stata solo inoltrata.
In conclusione, il Codice del terzo settore permette l’utilizzo di beni anche se realizzati in modo non conforme alla destinazione urbanistica, ma non consente la realizzazione di “nuove costruzioni” senza il relativo permesso edilizio.