La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Ordinanza datata 8 marzo 2024, ha emesso una pronuncia significativa in risposta al ricorso proposto da una Società Cooperativa. La sentenza, rappresenta un importante sviluppo giuridico in materia tributaria.
Contesto e Fatti della Causa
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2005 emesso nei confronti di una Società Cooperativa. La società, che possiede un immobile, aveva richiesto l’esonero dall’imposta, sostenendo che il terreno fosse utilizzato per attività agricola.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva inizialmente respinto il ricorso, sostenendo che l’agevolazione non si applicava ai fabbricati destinati al turismo rurale. Tale decisione è stata successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale Sicilia.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte di Cassazione
La Società Cooperativa ha pertanto presentato un ricorso in Cassazione basato su tre motivi.
In particolare, la società ha contestato l’interpretazione della Commissione Tributaria Regionale Sicilia sulla non applicabilità delle agevolazioni previste dall’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 alle società cooperative.
La Corte di Cassazione, accogliendo i primi due motivi, ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui un immobile iscritto nel catasto fabbricati come “rurale” è esente dall’ICI, a condizione che siano presenti i requisiti stabiliti dall’art. 9 del d.l. n. 557/1993. Inoltre, ha sottolineato che la categoria catastale D/10 assegnata all’immobile non era stata contestata dal Comune impositore.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza della Corte di Cassazione fornisce una chiara interpretazione delle normative in materia di ICI, stabilendo che gli immobili iscritti come “rurali” nel catasto fabbricati sono esenti dall’imposta. La decisione offre una guida preziosa per le società cooperative coinvolte in attività agricole, riconoscendo loro il diritto all’esonero ICI, purché siano rispettati i requisiti di ruralità del bene immobile sotto il profilo catastale e purché nell’oggetto sociale della società stessa vi sia l’esclusività dell’attività agricola.
Questa pronuncia costituisce un importante precedente giurisprudenziale che potrebbe influenzare futuri casi simili e fornisce un chiaro orientamento in merito alle agevolazioni fiscali per le società cooperative attive nel settore agricolo.