EPC (Energy Performance Contract). Si tratta di una tipologia di contratto che consente la possibilità di offrire al cliente finale – che sia una Pubblica Amministrazione, un’impresa o un condominio – la garanzia dei risparmi energetici ed un accesso facilitato al finanziamento tramite terzi (FTT – Banca e/o ESCO), ripagando l’intervento nel tempo grazie ai flussi di cassa conseguiti dalla riqualificazione energetica. Un tipo di contratto utile (anzi fondamentale) per l’Edilizia Residenziale Pubblica. (ATER)
Il contratto EPC è definito dalla Direttiva 2012/27/CE come “l’accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell’ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.
Come funziona l’EPC in Abruzzo per l’edilizia residenziale pubblica
L’EPC prevede che la ESCo (cioè il fornitore) realizzi interventi di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica di impianti ed edifici di proprietà del cliente (cioè il beneficiario). L’investimento è a carico della ESCo, che può usare mezzi finanziari propri o di terzi.
Il cliente, per la durata del contratto, corrisponde alla ESCo una parte del risparmio energetico generato dagli interventi di efficientamento. In questo modo la ESCo recupera l’investimento iniziale.
Perché conviene in Abruzzo per l’edilizia residenziale pubblica
L’EPC è riconosciuto come un tipo di contratto particolarmente efficace, che presenta una serie di vantaggi per il cliente:
- non ci sono oneri finanziari per il cliente: investe la ESCo;
- non ci sono rischi tecnici e finanziari: il corrispettivo riconosciuto alla ESCo dipende dai risparmi ottenuti, perciò più risparmia il cliente, più guadagna la ESCo;
- il cliente può affidarsi alla competenza e all’esperienza di una società specializzata nel settore dell’efficienza energetica.
Linee Guida EPC (ENEA)
L’obbiettivo che ci si è proposti nello sviluppo delle linee guida per i contratti EPC è quello di fornire un facile e veloce strumento di uso e consultazione sia per l’esperto dirigente pubblico, a cui è affidato il compito di approntare e gestire i contratti di rendimento energetico, sia per l’amministratore pubblico cui è demandata la scelta politica dell’attivazione di tali contratti.
I contratti EPC sono di natura atipica e il loro contenuto è altamente tecnico; infatti in questi, oltre ai contenuti giuridici (garanzie, foro competente, norme di sicurezza ecc.), si affiancano anche contenuti economici (modalità di finanziamento, calcolo delle prestazioni, ecc.) e contenuti altamente ingegneristici (diagnosi energetica, interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica).
Le principali tipologie di EPC in Abruzzo per l’edilizia residenziale pubblica, progetto Tiger
Le tipologie di contratti EPC sono molteplici e si differenziano sulla base della ripartizione dei rischi, della copertura finanziaria e delle modalità della remunerazione delle ESCO. Il legislatore dà la più ampia autonomia negoziale alle parti, lasciando alla libera contrattazione la scelta delle clausole richiamate che differenziano i vari tipi di EPC, pertanto è difficile fornire un elenco completo dei tipi di EPC che nella pratica si possono stipulare.
L’Avvocato Di Giacinto Davide Calcedonio è un esperto legale in materia di Energy Performance Contract (Contratto di prestazione energetica – EPC) per l’Edilizia Residenziale Pubblica e per la definizione degli aspetti legali delle gare da svolgere in favore della Pubblica Amministrazione e delle ATER. Progetto Tiger Abruzzo
I più frequenti sono:
1) Il First out: Il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per ripagare il finanziamento dell’intervento e remunerare l’attività della ESCO che fornisce il capitale anche ricorrendo a finanziatori terzi e fino alla scadenza detiene la proprietà degli impianti. Alla scadenza contrattuale il risparmio e la proprietà degli impianti e delle opere eseguite passa interamente a favore del cliente. Con questo approccio la ESCO incamera il 100% dei risparmi realmente ottenuti fino alla scadenza contrattuale.
2) Il First in: all’utente viene garantita una determinata riduzione delle spesa energetica storica sostenuta negli anni precedenti all’intervento (esempio uno sconto sull’importo dell’ultima fattura). Il risparmio economico conseguito viene introitato dalla ESCO per tutta la durata del contratto, la ESCO sarà proprietaria e responsabile degli impianti di cui manterrà la gestione fino alla conclusione del contratto. Al beneficiario si riconosce: un costo fisso sulla futura spesa energetica; la rateizzazione in importi fissi mensili con eventuale conguaglio annuale; la riduzione dei costi amministrativi; il conseguimento di un risparmio energetico minimo garantito.
3) Lo Shared Savings (risparmio condiviso): la ESCO fornisce il capitale e fino alla scadenza detiene la proprietà degli impianti; i proventi del risparmio sono suddivisi tra le parti. Alla scadenza contrattuale la proprietà degli impianti si trasferisce al cliente. L’investimento viene rimborsato sulla base di un accordo e la quota di risparmio pro capite determinato dallo studio di fattibilità.
4) Il Guaranteed Savings (risparmio garantito): il soggetto finanziatore è un soggetto terzo. Il cliente sottoscrive il prestito, la ESCO normalmente assume il ruolo di reperire ed organizzare il finanziamento, oltre a garantire un certo livello di rendimento in base al quale riceve il compenso. La ESCO si impegna essenzialmente a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base dell’analisi di fattibilità. La garanzia del risparmio consiste in un indennizzo riconosciuto al cliente in caso di consumi minori rispetto a quelli garantiti; e nel trasferimento al cliente dei risparmi superiori a quelli attesi.
5) il Four Step: consiste nel finanziare gli interventi in 4 fasi. Nella prima si ottimizza la conduzione e manutenzione ordinaria; nella seconda con i risparmi ottenuti si finanziano interventi di efficientamento semplici e a basso costo; nella terza i risparmi generati finanziano gli interventi di taglia media; nella quarta i risparmi derivanti dalle tre fasi precedenti forniscono le risorse per gli interventi strutturali.
6) Lo Chauffage (riscaldamento): il cliente affida la gestione dei propri impianti alla ESCO che provvede al pagamento delle bollette energetiche e delle fatture dei combustibili per tutta la durata del contratto, dietro il corrispettivo di un canone pari alla spesa energetica che il cliente affrontava prima dell’entrata in vigore del contratto, meno uno sconto pattuito.
7) il Contratto Servizio Energia “Plus”: alla fornitura del vettore energetico (contratto servizio energia) si affianca l’obbligo di ridurre l’indice di energia primaria per la climatizzazione di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull’attestato di prestazione energetica (APE), attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell’involucro edilizio, interventi comprensivi dell’installazione di sistemi di termoregolazione ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali. Tale contratto può inoltre prevedere che i risparmi energetici ottenuti siano destinati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Non tutta la dottrina ritiene che tale contratto sia un EPC in quanto reputa l’obbligazione di miglioramento energetico come un’obbligazione aggiuntiva e secondaria rispetto all’obbligazione principale che è la fornitura dei vettori energetici e la manutenzione degli impianti.
ESCO (Energy Service Company) in Abruzzo per l’edilizia residenziale pubblica, progetto Tiger
Da alcuni anni, e a seguito del forte impulso fornito dalla Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia, queste società si sono diffuse anche in Italia.
Il primo riconoscimento formale del ruolo delle ESCO avviene con il D.M. Attività Produttive 20 luglio 2004, nelle cui Linee guida si legge che le ESCO sono le “società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che (…) hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta dei servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici”.
Il D. Lgs. 115 del 2008 specifica che la ESCO è una “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici, ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.
Le ESCO sono soggetti specializzati, che: reperiscono le risorse finanziarie richieste; eseguono la diagnosi energetica, lo studio di fattibilità e la progettazione; realizzano l’intervento; conducono, post intervento, la manutenzione e l’operatività. Esse agiscono utilizzando, quando necessario, il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT)
In pratica, le ESCO offrono – a costo zero per l’ente pubblico o l’azienda – la diagnosi, il progetto, gli interventi di efficientamento e la gestione energetica post intervento. Stipulano con l’ente pubblico o l’azienda un particolare contratto che consente loro di retribuirsi con i risultati dell’intervento (risparmio energetico) e con gli incentivi nazionali all’efficienza energetica e alle rinnovabili.
Le ESCO agiscono in tutti gli ambiti in cui un singolo intervento o la combinazione di diversi interventi possono generare risparmi di energia. Da un punto di vista generale, le ESCO possono dunque proporre progetti che integrano interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili. In linea di massima, finora le ESCO si sono però particolarmente specializzate nei settori dell’efficienza energetica e degli impianti di produzione di energia che danno diritto ai Certificati Bianchi e cioè:
- climatizzazione degli ambienti con recuperi di calore in edifici precedentemente climatizzati con energia non rinnovabile;
- impianti a biomassa per produzione di calore, pannelli solari, calore geotermico a bassa entalpia, impianti cogenerativi;
- illuminazione pubblica, illuminazione d’interni commerciali e industriali, ecc.
In linea di massima le ESCO offrono ai loro clienti un servizio integrato, ossia la progettazione o riprogettazione degli impianti in una logica di risparmio, l’installazione e poi la manutenzione e gestione degli impianti stessi.
Un altro beneficio che deriva dall’intervento di una ESCO è che – occupandosi della gestione degli impianti – è questo soggetto che si fa carico di gran parte dei problemi di conduzione (manutenzione, sostituzione degli apparecchi difettosi, ecc.). L’affidamento si interrompe solo quando, alla fine dei pagamenti, la proprietà degli impianti è definitivamente ceduta all’impresa o ente beneficiario dell’intervento.
La ESCO fornisce un miglioramento dell’efficienza energetica di un impianto individuando le soluzioni tecniche e – in linea di massima – le forme di finanziamento più adatte. La sua remunerazione è strettamente legata alla quantità di energia risparmiata (soluzione tecnica) in relazione con l’investimento fatto (identificazione delle migliori condizioni di finanziamento).
E’ dunque il risparmio economico stesso fornito dall’intervento a retribuire in parte la ESCO: il proprietario dell’impianto in pratica continua a pagare la stessa cifra che pagava prima dell’intervento e con la differenza rimborsa la ESCO.
In realtà le ESCO hanno la possibilità di fare utili soprattutto perché hanno diritto a ottenere Certificati Bianchi in numero corrispondente all’efficienza energetica realizzata dall’insieme dei loro interventi. I certificati vengono rivenduti alle società di distribuzione di elettricità e gas a cui è imposto per legge di realizzare determinate quote di efficienza energetica o di acquistare le quote corrispondenti sul mercato.
Chi mette i capitali d’investimento? Consulenza legale appalato
Fermo restando che il motore che ha dato impulso alle ESCO è certamente costituito dagli incentivi dei Certificati Bianchi, è evidente che trattandosi spesso di interventi molto costosi, deve entrare in gioco una terza parte, quella cioè che finanzia le operazioni rendendo disponibili i capitali iniziali: una banca o una società finanziaria.
In linea di massima, è la stessa ESCO ad avere un suo interlocutore bancario privilegiato, riuscendo così a garantire al suo cliente la soluzione completa del problema, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. In questo caso la responsabilità ufficiale è completamente della ESCO. Ma può avvenire il contrario, e cioè che l’azienda, o l’ente che vuole effettuare interventi di efficienza energetica abbiano una diretta apertura di credito e che la ESCO intervenga solo per la parte tecnica. Il meccanismo di fondo è comunque identico: cambierà solo il tipo di contratto.
La qualifica ESCO, le forme societarie in Abruzzo per l’edilizia residenziale pubblica, progetto Tiger
Per qualificarsi come ESCO è necessario solo che nell’oggetto sociale sia specificato il ruolo di operatore nel settore dei servizi energetici integrati.
Le ESCO che operano sul mercato hanno provenienze molto diverse. In alcuni casi sono associate ad un distributore di energia elettrica o gas, altre volte derivano da società che forniscono sistemi di climatizzazione al settore immobiliare. In altri casi ancora sono imprese che offrono servizi di gestione dell’energia o consulenze sui processi organizzativi e di gestione energetica. Oppure ancora sono sotto-settori di imprese che costruiscono grandi impianti chiavi in mano.
La maggior parte delle ESCO presenti sul mercato sono imprese private, ma esistono anche ESCO a statuto pubblico/privato che sono organizzate per facilitare gli interventi negli enti pubblici. E’ loro consentito infatti di usufruire della semplificazione amministrativa che consente di prendere in affidamento diretto gli interventi, superando gli obblighi sugli appalti pubblici (Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e Finanziaria 2002).
*Elenco delle Esco Certificate UNI CEI 11352 – FIRE Federazione Italiana per L’uso razionale dell’Energia Elenco aggiornato al 22 gennaio 2018 www.fire-italia.org/elenco-esco-certificate-11352
On balance / off balance
Uno degli aspetti più importanti in tema di contratti EPC è la possibilità di poter considerare fuori bilancio le spese per la riqualificazione energetica nel caso di Finanziamento Tramite Terzi con la ESCo come finanziatore.
In base ai parametri previsti dalla decisione Eurostat del 7 agosto del 2015 sui contratti EPC:
Di regola:
Le spese sostenute sono imputate nel bilancio dell’amministrazione aggiudicatrice (ON BALANCE SCHEET);
Eccezionalmente:
Le spese sostenute possono essere trasferite nei bilanci delle ESCo (OFF BALANCE SCHEET) se:
- l’ammontare dell’investimento è pari almeno al 50% del valore dell’immobile in seguito all’intervento;
- il contributo pubblico eventualmente ricevuto dalla ESCo non supera il 50% delle spese sostenute;
- è previsto un sistema di penali crescenti per la ESCo al ridursi del raggiungimento dei requisiti prestazionali contrattualmente stabiliti.
Fonte delle tabelle: Guida ai Contratti di Prestazione Energetica negli Edifici Pubblici, ENEA
Contratto di finanziamento tramite terzi (FTT) in Abruzzo per l’edilizia residenziale pubblica, progetto Tiger
Il meccanismo è sostanzialmente identico al precedente, con la differenza che il finanziamento è fornito da una banca o da altro organismo finanziario che viene coinvolto dalla ESCO.
Dal punto di vista del beneficiario non vi è differenza tra questi contratti. Per la ESCO può risultare una facilitazione non solo in termini di disponibilità finanziarie, ma anche perché l’istituto di credito ha maggiore competenza nella valutazione dei rischi che riguardano l’impresa committente.
Come riportato nella Guida ai contratti di prestazione energetica negli edifici pubblici, edita dall’ENEA, il modello ESCO con FTT rappresenta un’ottima soluzione per le Amministrazioni che gestiscono in modo corretto le risorse, ma che non ne hanno a disposizione per investimenti mirati alla riqualificazione energetica degli edifici e delle strutture tecniche, o che preferiscono impiegare quelle fruibili per altri temi di maggiore impatto, anche politico, sul territorio.
Partenariato Pubblico Privato (PPP) in Abruzzo per l’edilizia residenziale pubblica, progetto Tiger
Il PPP è la forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. Forma di cooperazione tra autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura oppure la fornitura di un servizio e che presentano le seguenti caratteristiche:
la collaborazione pubblico-privata deve essere protratta nel tempo (la partnership deve estendersi anche riguardo ai profili progettuali dell’attività da realizzarsi);
- modalità di finanziamento sostanzialmente privato (è tollerata una limitata partecipazione
- pubblica);
- ruolo strategico del privato e rilevante in ogni fase del progetto (il partner pubblico si concentra sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi e garantire il controllo del rispetto di questi obiettivi;
- ripartizione del rischio dell’attività tra soggetto pubblico e privato.
Nell’ordinamento italiano non vi era una normativa specifica per il PPP e di volta in volta venivano utilizzati alcuni particolari istituti giuridici: concessione di opere e di servizi pubblici, project financing, il leasing finanziario, la compartecipazione a società mista (con o senza scopo di lucro).
Il PPP è stato disciplinato dal D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice dei Contratti) nella Parte IV, Titolo I agli artt. 180 e ss.
In sintesi l’art. 188 stabilisce che il privato è tenuto a:
1) costruire l’opera;
2) mettere l’opera a disposizione della P.A.;
3) gestire l’opera.
La P. A., dal canto suo, è tenuta a retribuire il privato corrispondendo:
1) un canone di disponibilità, parametrato all’utilizzo dell’opera;
2) un eventuale contributo nel corso dei lavori di realizzazione della stessa, mai superiore a metà del costo di costruzione;
3) un eventuale prezzo di trasferimento, nel caso in cui decida di acquistarla.
FONTE: https://infoenergia.provincia.tn.it/