L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 137 del 22 maggio 2020 affronta il tema dei soggetti ai quali può essere ceduta la detrazione, anche per i lavori di adeguamento antisismico.
La detrazione può essere ceduta ai fornitori o ad altri soggetti privati, con facoltà di una successiva cessione ulteriore.
I soggetti ai quali si può cedere il credito derivante dall’ecobonus sono stati individuati dalla circolare n. 11/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate. La cessione è ammessa in favore di:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
- banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
Per altri soggetti privati si intendono i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La cessione del credito è quindi ammessa nei confronti di specifici soggetti, e da parte di tutti coloro che sostengono le spese rientranti nel campo dell’ecobonus o del sismabonus.
Per questo e per le tante situazioni complesse alla base di questo incentivo, al fine di tutelarsi ed essere tranquilli su ogni incombenza e sui contratti da sottoscrivere occorre un avvocato e uno studio legale, specializzato nella materia dell’edilizia, delle detrazioni fiscali e delle relative cessioni.